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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020 (Rv. 657830 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Dichiarazione d'improponibilità dell'azione - Applicabilità dell'art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657830-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, ove la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie, la S.C., accogliendo un ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato senza rinvio una sentenza di appello, che aveva deciso sulla pronuncia di un tribunale declinatoria della competenza in favore di arbitri, ritenendo che l'appello fosse inammissibile perché la decisione di prime cure riguardava la sola competenza e, quindi, doveva essere impugnata con regolamento di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)