Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 05/12/2013 (Rv. 629323 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Dichiarazione d'improponibilità dell'azione - Applicabilità dell'art. 382, terzo comma cod. proc. civ. - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d'inammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)