Sez. 5, Sentenza n. 8643 del 09/04/2009 (Rv. 607728 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Confisca di azienda disposta in base alla normativa antimafia - Identificazione dell'azienda - Specificazione del tipo di attività e dei locali utilizzati - Sufficienza - Analitica individuazione dei beni - Necessità - Esclusione - Credito di imposta rilevato dopo l'esecuzione della confisca - Ricomprensione nella confisca medesima - Configurabilità - Conseguenze - Diritto di rimborso - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
Il provvedimento di confisca di azienda adottato dal giudice penale ai sensi della normativa antimafia (art. 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575) si riferisce al complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, compiutamente identificati mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere tutti i beni appartenenti all'azienda medesima, ivi compresi i crediti vantati nei confronti dei terzi o nei confronti dell'Erario, senza che sia necessaria un'analitica individuazione di detti beni, utile soltanto per prevenire possibili contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi all'azienda. Pertanto, qualora successivamente all'esecuzione della confisca si rilevi l'esistenza di un credito di imposta, esso deve ritenersi automaticamente ricompreso nel provvedimento ablativo, con la conseguenza che legittimamente ne viene negato il rimborso.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)