Sez. 2, Sentenza n. 6661 del 30/03/2005 (Rv. 580251 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Sequestro di beni immobili disposto dal giudice penale - Modalità di esecuzione previste dall'art. 555 cod. proc. civ. - Applicabilità - Oggetto - Estensione ai frutti, accessori e pertinenze del bene sequestrato - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
Il sequestro di beni immobili disposto dal giudice penale in pendenza di un procedimento di applicazione della misura di prevenzione si esegue, a norma dell'art. 2 quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 (aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n.646), secondo le formalità previste per i pignoramenti immobiliari dall'art. 555 cod.proc.civ., mediante trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari, e si estende, in difetto di espressa previsione contraria, agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti, nonché a tutto ciò che, anche se non menzionato nel provvedimento, costituisce parte integrante di esso (nella specie, al fabbricato che sorgeva sul terreno oggetto del sequestro).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)