Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 04/02/2016 (Rv. 638829 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Conferimento del potere di rappresentanza - Modalità - Procura verbale o tacita - Ammissibilità - Limiti - Comportamento concludente dei condomini - Idoneità - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA
La nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)