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Sez. 2, Sentenza n. 3296 del 10/04/1996 (Rv. 496885 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Conferimento del potere di rappresentanza - Modalità - Procura verbale o tacita - Ammissibilità - Limiti - Comportamento concludente dei condomini - Idoneità.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496885-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

Alla nomina dell'amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell'art. 1392 cod. civ., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)