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Sez. 3, Sentenza n. 8125 del 05/10/1994 (Rv. 488013 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 8 della legge n. 567 del 1962 - Azione ex art. 7 come sostituito dall'art. 8 della legge n. 11 del 1971 - Differenza - Previo esercizio di quest'ultima - Necessità - Esclusione - Scadenza del biennio di applicazione delle tabelle stabilite dalla Commissione Tecnica Provinciale - Decadenza delle parti dall'azione perequativa - Effetti per il concedente e per l'affittuario.
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488013-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE

In tema di contratti agrari l'azione spettante all'affittuario a norma dell'art. 8 legge 12 giugno 1962 n. 567 di ripetizione, non oltre un anno dalla scadenza del contratto, delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale si distingue da quella disciplinata dall'art. 8 legge 11 febbraio 1971 n. 11, tendente alla preventiva determinazione del canone da parte della Sezione Specializzata Agraria durante il biennio di applicazione delle tabelle, stabilite dalla Commissione Tecnica Provinciale e non è condizionata dal preventivo esperimento della medesima, con la conseguenza che, scaduto detto biennio, mentre entrambe le parti decadono dall'azione perequativa del canone ed il concedente dovrà eventualmente subire, in difetto di tempestiva proposizione dell'azione stessa, il versamento del canone pattuito anche se inferiore al minimo stabilito dalle tabelle, resta salvo il diritto dell'affittuario di ripetere quanto eventualmente abbia versato in eccedenza rispetto al limite massimo tabellare.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)