Sez. L, Sentenza n. 3408 del 03/06/1982 (Rv. 421385 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - ADEGUAMENTO E PEREQUAZIONE: DIFFERENZA - RIPETIZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA MISURA EX LEGGE N. 567 DEL 1962 - TERMINE - AZIONE EX ART. 7 DI DETTA LEGGE - DIFFERENZA - PREVIO ESERCIZIO DI QUEST'ULTIMA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SCADENZA DEL BIENNIO DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE STABILITE DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - DECADENZA DELLE PARTI DALLA AZIONE PEREQUATIVA - CONSEGUENZE - VERSAMENTO DI CANONE INFERIORE AL LIMITE MINIMO O SUPERIORI AL LIMITE MASSIMO TABELLARE - EFFETTI RISPETTIVI PER IL CONCEDENTE E PER L'AFFITTUARIO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - ADEGUAMENTO E PEREQUAZIONE: DIFFERENZA - RIPETIZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA MISURA EX LEGGE N. 567 DEL 1962 - TERMINE - AZIONE EX ART. 7 DI DETTA LEGGE - DIFFERENZA - PREVIO ESERCIZIO DI QUEST'ULTIMA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SCADENZA DEL BIENNIO DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE STABILITE DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - DECADENZA DELLE PARTI DALLA AZIONE PEREQUATIVA - CONSEGUENZE - VERSAMENTO DI CANONE INFERIORE AL LIMITE MINIMO O SUPERIORI AL LIMITE MASSIMO TABELLARE - EFFETTI RISPETTIVI PER IL CONCEDENTE E PER L'AFFITTUARIO.*
In base all'art. 8 della legge 12 giugno 1962 n. 567 l'affittuario può ripetere in qualunque momento e, comunque, non oltre un anno dalla cessazione del contratto, le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura del canone dovuto a norma della legge medesima e la relativa Azione si distingue da quella disciplinata dall'art. 7 - tendente alla preventiva Determinazione del canone da parte della Sezione speciale agraria durante il biennio di applicazione delle tabelle stabilite dalla commissione tecnica provinciale - e non è condizionata dal preventivo esperimento della medesima. Ne consegue che, scaduto detto biennio, mentre entrambe le parti decadono dalla Azione perequativa del canone, il concedente dovrà eventualmente subire, in difetto di tempestiva proposizione dell'Azione stessa, il versamento del canone pattuito, anche se inferiore al limite minimo stabilito dalle tabelle, laddove resta salvo il diritto dello affittuario di ripetere quanto abbia eventualmente versato in più rispetto al limite massimo tabellare. (Conf 815/72, mass n 356991).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)