Sez. 1, Sentenza n. 429 del 19/01/1996 (Rv. 495508 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Spettacoli sportivi - Competitivi percepiti da una società calcistica per le cosiddette sponsorizzazioni - Confluenza nella base imponibile - Sussistenza - Art. 3 secondo comma lett. c) d.P.R. n. 640 del 1972 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
I corrispettivi dei cosiddetti contratti di sponsorizzazione percepiti da una società calcistica concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, includendo tale disposizione nell'imponibile tutto ciò che all'organizzatore dello spettacolo perviene non solo dagli spettatori per la fruizione dello spettacolo stesso, ma anche da terzi in connessione con l'allestimento di questo. La questione di legittimità costituzionale di tale disposizione sotto il profilo che essa, se così interpretata, innoverebbe la disciplina anteriore (legge 26 novembre 1955 n. 1109), contro il disposto dell'art. 7, comma secondo, n.6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, che prevedeva soltanto un intervento di armonizzazione con gli altri tributi e di razionalizzazione delle aliquote, è manifestamente infondata, perché già nella precedente disciplina esisteva la figura dell'"introito lordo totale", riguardo al quale la interpretazione giurisprudenziale ha affermato il duplice principio che "debitore d'imposta è l'impresario" e che la predetta globalità comprende "tutte e complessivamente le percezioni ottenute o presuntivamente ottenibili dall'impresario per ogni spettacolo o trattenimento".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 3, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 7 CORTE COST., Legge 26/11/1955 num. 1109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)