Sez. 1, Ordinanza n. 26655 del 03/10/2025 (Rv. 675944-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE | Ripartizioni parziali - Decisione del commissario straordinario di non disporre accantonamenti oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall'art. 113, comma 1, l. fall. - Legittimità - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE
In tema di accantonamenti ex art. 113, comma 2, l.fall, la decisione del Commissario Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, prevista dall'art. 113, comma 1, l.fall., non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori, in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 36, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)