Sez. 1, Sentenza n. 19715 del 02/10/2015 (Rv. 637270 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE | Riparto parziale - Reclamo avverso il decreto di esecutività del giudice delegato - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE
Il decreto con cui il tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui disponga accantonamenti di somme ai sensi dell'art. 113 l.fall., non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, posto che le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore e, quindi, non sono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca); il ricorso straordinario per cassazione è, invece, ammissibile avverso il medesimo decreto nella parte in cui riconosca l'esistenza di spese in prededuzione a norma dell'art. 111, comma 1, n. 1, l.fall., disponendone altresì il pagamento pur in presenza di contestazioni, atteso che, per tale profilo, il provvedimento assume carattere decisorio, riducendo l'entità delle somme attribuibili ai creditori ammessi e così incidendo sulle loro pretese.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 111 com. 1 n. 1, Legge Falliment. art. 113, Legge Falliment. art. 117, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)