Sez. 3, Sentenza n. 31424 del 27/03/2018 Ud. (dep. 11/07/2018) Rv. 273759 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Fonti interposte integratrice del precetto previsto dall'art. 117, comma 1, Cost. - Contrasto tra legge delega e decreto legislativo - Rilevanza ai fini del giudizio di legittimità costituzionale - Condizioni.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost., a condizione che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti. Resta, pertanto, esclusa la disapplicazione delle disposizioni di un decreto legislativo ritenuto in contrasto con la legge delega, da parte del giudice che può soltanto sollevare questione di legittimità costituzionale se reputi una determinata disciplina non conforme alle previsioni della predetta Convenzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)