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Sez. 5, Sentenza n. 500 del 13/03/1970 Ud. (dep. 27/08/1970) Rv. 115164 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115164-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO - NECESSITA.*

L'attenuante del risarcimento del danno si applica al reato di emissione di assegno a vuoto solo quando e provato sia il pagamento della somma portata dal titolo, sia l'effettiva riparazione di ogni altro pregiudizio economico che, salvo prova di maggiore danno, e rappresentato dalle spese sopportate dal creditore e dagli interessi dovuti per il ritardato adempimento. (V 114015, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)