Sez. 5, Sentenza n. 500 del 13/03/1970 Ud. (dep. 27/08/1970) Rv. 115164 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO - NECESSITA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO - NECESSITA.*
L'attenuante del risarcimento del danno si applica al reato di emissione di assegno a vuoto solo quando e provato sia il pagamento della somma portata dal titolo, sia l'effettiva riparazione di ogni altro pregiudizio economico che, salvo prova di maggiore danno, e rappresentato dalle spese sopportate dal creditore e dagli interessi dovuti per il ritardato adempimento. (V 114015, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)