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Sez. 5, Sentenza n. 142 del 29/01/1971 Ud. (dep. 15/03/1971) Rv. 117131 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117131-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'attenuante del risarcimento del danno si applica anche al reato di emissione di assegno a vuoto, ma l'integrale riparazione voluta dall'art 62 n 6 cod pen non si realizza col solo pagamento della somma portata dal titolo, bensi con il completo ristoro di ogni effettivo danno (spese, interessi, lucro cessante od altro). (Conf 115164, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)