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Sez. 2, Sentenza n. 2555 del 18/04/1980 (Rv. 406286 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE - MANCANZA DI UN TITOLO DI ACQUISTO DELLA RELATIVA SERVITU - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406286-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE - MANCANZA DI UN TITOLO DI ACQUISTO DELLA RELATIVA SERVITU - CONSEGUENZE.*

Il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella legale costituisce una vera e propria servitu affermativa, come quella che impone un pari al proprietario di un fondo e permette una piu ampia utilizzazione del fondo limitrofo dove l'albero e mantenuto a distanza non legale dal confine: ne consegue che, in Mancanza di un titolo di acquisto della servitu (contratto, destinazione del padre di famiglia, usucapione), puo sempre esigersi l'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale dal confine, trattandosi di una facolta inerente al diritto di proprieta, come tale imprescrittibile. (V 1170/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 894 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)