Sez. 2, Sentenza n. 14632 del 24/08/2012 (Rv. 623801 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE | Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo - Usucapione - Art. 896 cod. civ. - Esclusione - Esistenza di un muro divisorio - Irrilevanza - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE
Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 cod. civ. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 896 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)