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Sez. 4, Sentenza n. 9814 del 23/05/2014 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 262451 - 01

RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Medico operante presso il Servizio di Continuità Assistenziale - Danni da reato - Responsabilità della ASL ex art. 1228 cod. civ. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262451-01

RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE

In tema di colpa medica, la A.S.L. risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., quale responsabile civile dei danni conseguenza di reato causati da un medico del Servizio di Continuità Assistenziale, in ragione della spersonalizzazione della sua prestazione professionale, dovuta al suo inserimento in processi formali di organizzazione complessa, che determinano il trasferimento della responsabilità economica dal singolo alla struttura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)