Sez. 4, Sentenza n. 41982 del 14/03/2012 Ud. (dep. 25/10/2012) Rv. 254659 - 01
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE | Medico generico convenzionato - Rapporto con la ASL - Caratteristiche - Responsabilità dell'azienda ex art. 2049 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
In tema di colpa medica, la A.S.L. non risponde quale responsabile civile dei danni, conseguenza di reato, arrecati da un medico generico convenzionato (cosiddetto medico di base), posto che il rapporto tra essi, pur sostanziandosi nella prestazione di un'opera professionale che ha i connotati della collaborazione coordinata e continuativa, non è caratterizzato dal controllo da parte dell'ASL circa il contenuto o la qualità della prestazione stessa né può essere definito di pubblico impiego. (Nella specie, la Corte ha accolto il ricorso dell'ASL, condannata quale responsabile civile al risarcimento dei danni in conseguenza della ritenuta responsabilità penale del medico di base che aveva omesso di prescrivere ad una paziente, affetta da lupus eritematoso sistemico, un esame emocromocitometrico che le avrebbe consentito di scongiurare, quale effetto di una grave piastrinopenia, l'emorragia celebrale rivelatasi causa del decesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)