Sez. 2, Sentenza n. 1907 del 14/06/1968 (Rv. 333900 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE D'INCOMPETENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE D'INCOMPETENZA.*
Per proporre in giudizio una domanda o un'eccezione non si richiedono formule sacramentali e non e indispensabile un'esplicita e formale manifestazione di volonta, specificamente contenuta in apposite conclusioni, ma occorre, tuttavia, che la domanda o l'eccezione risulti, almeno per implicito, dalle deduzioni e richieste della parte sottoposte all'esame del giudice. (nella specie ai fini della formulazione dell'eccezione di incompetenza per valore del pretore, non sono stati ritenuti sufficienti per la loro genericita, il rilievo contenuto in una comparsa che il pretore ben poteva dichiarare d'ufficio tale incompetenza e l'affermazione contenuta in altra comparsa, in cui, insistendosi per l'accoglimento delle domande di merito, si aggiungeva che, in caso contrario, il pretore avrebbe dovuto verificare la propria Competenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)