Sez. 1, Sentenza n. 1723 del 19/05/1969 (Rv. 340735 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ECCEZIONE - PROPOSIZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - ONERE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ECCEZIONE - PROPOSIZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - ONERE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
Per proporre una domanda o una eccezione non sono necessarie formule sacramentali, ne e indispensabile un'esplicita e formale manifestazione di volonta, specificamente formulata nelle conclusioni, ben potendo le domande e le eccezioni risultare anche implicitamente dalle deduzioni delle parti, le quali non hanno l'Onere di qualificare giuridicamente le loro istanze, ma soltanto quello di esporre i fatti sui quali le loro istanze si fondano e gli obiettivi che esse intendono perseguire. (Conf.1907-68 mass 333900 V. N.44-69 mass 337862 n.3967-68 massima 337521 n.3415-68 massima 336491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)