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Sez. 1, Sentenza n. 1723 del 19/05/1969 (Rv. 340735 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ECCEZIONE - PROPOSIZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - ONERE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340735-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - ECCEZIONE - PROPOSIZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - ONERE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*

Per proporre una domanda o una eccezione non sono necessarie formule sacramentali, ne e indispensabile un'esplicita e formale manifestazione di volonta, specificamente formulata nelle conclusioni, ben potendo le domande e le eccezioni risultare anche implicitamente dalle deduzioni delle parti, le quali non hanno l'Onere di qualificare giuridicamente le loro istanze, ma soltanto quello di esporre i fatti sui quali le loro istanze si fondano e gli obiettivi che esse intendono perseguire. (Conf.1907-68 mass 333900 V. N.44-69 mass 337862 n.3967-68 massima 337521 n.3415-68 massima 336491).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)