Sez. L - , Ordinanza n. 403 del 10/01/2023 (Rv. 666499 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Ricorsi per cassazione proposti separatamente contro la sentenza "sull'an" e contro quella sul "quantum" - Riunione - Necessità - Emissione delle sentenze in giudizi distinti - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull' "an" e contro quella sul "quantum", la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti - anche d'ufficio quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un'unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall'art. 335 c.p.c. per l'ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell'ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul "quantum" a quella sull' "an" sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul "quantum" costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella sull' "an".
Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)