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Sez. L, Sentenza n. 6854 del 30/07/1996 (Rv. 498855 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Ricorsi per cassazione proposti separatamente contro la sentenza "sull'an" e contro quella sul "quantum" - Riunione - Necessità - Emissione delle sentenze in giudizi distinti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498855-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza "sull'an" e contro quella sul "quantum", la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti - anche d'ufficio quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sè dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un'unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall'art. 335 cod. proc. civ. per l'ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell'ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul "quantum" a quella "sull'an" sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul "quantum" costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella "sull'an". Pertanto, considerato che la cassazione della sentenza che ha pronunciato positivamente "sull'an debeatur" determina la caducazione della sentenza sul "quantum" in quanto essa dipende totalmente dalla prima, la Corte, investita del ricorso avverso quest'ultima sentenza, ove abbia notizia della sopravvenuta cassazione della sentenza "sull'an", deve dichiarare inammissibile il ricorso proposto dinanzi a sè.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)