Sez. 5, Sentenza n. 13172 del 04/10/2000 (Rv. 540731 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Memoria Illustrativa - Invio a mezzo fax - Copie per le altre parti - Tempestivo deposito - Omissione - Stralcio della memoria - Provvedimento - LegittimitĂ .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la memoria illustrativa, inviata a mezzo fax nel termine di cui al comma secondo dell'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 senza copie per le altre parti, non può essere esaminata dal giudice, che legittimamente, quindi, ne dispone lo stralcio, richiedendo la norma citata il tempestivo deposito in segreteria non solo di detta memoria, ma anche delle copie destinate alle altre parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)