Sez. 5 - , Sentenza n. 13122 del 25/05/2018 (Rv. 648472 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Concordato - Art. 86, comma 5, del T.u.i.r. - Portata - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, attiene al trasferimento a soggetti terzi dei beni ceduti ai creditori in esecuzione della proposta di concordato, al fine, da un lato, di incentivare l'adesione dei creditori alla procedura concorsuale e, da un altro, di impedire che possa sorgere un debito di imposta a carico di un soggetto che, avendo subito lo "spossessamento" integrale del proprio patrimonio, non potrebbe adempiere allo stesso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)