Sez. 3, Sentenza n. 3646 del 17/06/1985 (Rv. 441237 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 71 DELLA LEGGE COSIDETTO SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO PER DOMANDA GIUDIZIALE DI RILASCIO - ESCLUSIONE - PERSISTENZA DI FATTO DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 71 DELLA LEGGE COSIDETTO SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO PER DOMANDA GIUDIZIALE DI RILASCIO - ESCLUSIONE - PERSISTENZA DI FATTO DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
L'art. 71 della legge n. 392 del 1978 - che stabilisce la applicabilità della nuova normativa sulla durata dei rapporti locatizi ai contratti "in corso" al momento di entrata in vigore della legge - si riferisce solo a quelli vigenti de iure, con la conseguenza che, in detta espressione, non sono comprese quelle situazioni in cui, cessato il rapporto a seguito di domanda giudiziale di rilascio dell'immobile per una scadenza contrattuale anteriore alla legge stessa, permanga l'occupazione di fatto dell'immobile. (V 2462/79, mass n 398783).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)