Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 27/04/1979 (Rv. 398783 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA MINIMA PREVISTA DALLA DISCIPLINA DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITA AI CONTRATTI NON SOGGETTI ALLA PREVIGENTE NORMATIVA VINCOLISTICA PER I QUALI E IN CORSO PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO - RAPPORTI GIURIDICAMENTE CESSATI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA MINIMA PREVISTA DALLA DISCIPLINA DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITA AI CONTRATTI NON SOGGETTI ALLA PREVIGENTE NORMATIVA VINCOLISTICA PER I QUALI E IN CORSO PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO - RAPPORTI GIURIDICAMENTE CESSATI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
L'art 71, terzo comma, della legge 27 luglio 1978 n 392, il quale assoggetta alla durata minima prevista dagli artt 27 e 42 della stessa legge i contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione non soggetti all'anteriore normativa vincolistica, per i quali alla data di entrata in vigore della legge (30 luglio 1978) e in corso procedimento di convalida di sfratto, non e applicabile ai rapporti giuridicamente cessati in data anteriore ancorche l'occupazione dell'immobile si sia di fatto protratta da parte del conduttore, qualora dal momento dell'inizio della locazione o dell'ultimo rinnovo fino all'entrata in vigore della legge (30 luglio 1978) sia trascorso un periodo di tempo superiore a quello previsto dagli artt 27 e 42, comma primo della legge, richiamati dall'art 71 primo comma.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)