Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 27/10/1965 (Rv. 314256 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD PROBATIONEM - AD SUBSTANTIAM - CONTRATTI - LIMITAZIONI LEGALI - APPLICABILITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD PROBATIONEM - AD SUBSTANTIAM - CONTRATTI - LIMITAZIONI LEGALI - APPLICABILITA.*
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesto, ad substantiam o ad probationem' l'atto scritto, operano solo quando il negozio, del quale si vuole fornire la prova, venga invocato come tale, e cioe come fonte di diritti ed obblighi tra le parti, non pure quando il negozio medesimo sia dedotto come semplice fatto storico influente sulla controversia. Tale principio trova specifica applicazione quando il negozio, di cui si afferma l'esistenza, sia stato stipulato non tra le parti della lite, ma tra una soltanto delle parti e un terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)