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Sez. 2, Sentenza n. 212 del 28/01/1971 (Rv. 349632 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - RINVIO OPERATO DALLE NORME SULLE DISTANZE - APPLICAZIONE ANCHE DEI CRITERI DI MISURAZIONE E ALTRE NORME DEI REGOLAMENTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349632-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - RINVIO OPERATO DALLE NORME SULLE DISTANZE - APPLICAZIONE ANCHE DEI CRITERI DI MISURAZIONE E ALTRE NORME DEI REGOLAMENTI - SUSSISTENZA.*

Il rinvio, operato dall'art 873 cod civ alle norme dei regolamenti comunali edilizi in materia di distanze, si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti, e, quindi, anche alle norme che, oltre a stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivono particolari modalita circa la misurazione, assumendo come termine di riferimento il confine e disponendo che in ogni caso debba sussistere un certo distacco tra il confine stesso e ciascuna delle contrapposte costruzioni, con conseguente inapplicabilita del criterio della prevenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)