Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 19/12/1975 (Rv. 378551 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DEROGA AL CRITERIO DELLA PREVENZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE (REGOLAMENTO EDILIZIO DI SEREGNO).*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DEROGA AL CRITERIO DELLA PREVENZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE (REGOLAMENTO EDILIZIO DI SEREGNO).*
Il criterio della prevenzione, di cui all'art 873 cod civ, deve considerarsi derogato dal regolamento comunale edilizio soltanto quando questo fissi, senza alternative, le distanze delle costruzioni dal confine, non pure quando, pur disponendo siffatto metodo di misurazione, consenta anche le costruzioni in aderenza. In tale caso, infatti, il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare dal confine e l'erigere (sempre che non esista alcuna costruzione al di la di questo) la propria fabbrica sino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ponendo il vicino il quale voglia, a sua volta, edificare, nella distinta alternativa di chiedere la comunione del muro o di costruire in aderenza, ovvero, se cio non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dal regolamento. (nella specie, la suprema Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avevano ritenuto che gli artt 33 e 34 del regolamento edilizio del comune di seregno non derogano al criterio della prevenzione). (V 3873/74, mass n 372413; 212/71, mass n 349632; (V 1083/69, mass n 339596).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)