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Sez. L, Sentenza n. 2097 del 03/03/1994 (Rv. 485564 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485564-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

Nel rito del lavoro, la nullità della notificazione dell'atto di appello tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice adito è sanata dalla costituzione dell'appellato, la quale impedisce ogni decadenza, con la conseguenza che il gravame così proposto non perde la sua efficacia preclusiva del giudicato, ancorché nelle more della costituzione siano scaduti i termini di impugnazione e l'appellato stesso abbia eccepito la sussistenza del detto vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)