Sez. 1, Sentenza n. 6369 del 26/11/1988 (Rv. 460705 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - FATTISPECIE.*
Nelle controversie soggette al rito delle cause di lavoro (nella specie, controversia in materia di recesso da rapporto locativo, ai sensi dell'art. 46 della legge 27 luglio 1978 n. 392), la notificazione del ricorso introduttivo in una data che non osservi il termine minimo di comparizione, prescritto dall'art. 415 quinto comma cod. proc. civ. (nella specie, per errore del giudice, che aveva fissato l'udienza di discussione per un giorno che non consentiva il rispetto di detto termine), integra nullità attinente non alla proposizione della domanda, che si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, ma alla "vocatio in ius". Ne consegue che tale nullità resta sanata dalla Costituzione del convenuto, ovvero dalla circostanza che il medesimo abbia in concreto goduto di detto termine a garanzia del diritto di difesa (nella specie, in quanto vi era stato un rinvio dell'udienza di discussione, a lui notificato), e che, in difetto, di detta sanatoria, non travolge l'intero giudizio, ma impone al giudice di rinnovare l'atto, con la fissazione di una nuova udienza di discussione. (V 8166/88, mass n 458008; (V 117/86, mass n 443765; (V 2533/85, mass n 440351; (V 6128/83, mass n 430921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)