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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34641 del 30/12/2019 (Rv. 656608 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Notifica a soggetto diverso dalla parte identificata nei precedenti gradi di merito - Applicabilità dell’art. 4 l. n. 260 del 1958 per l’erronea identificazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656608-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

Attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito. (Nella specie, la richiesta di rimessione in termini è stata rigettata in assenza di incertezza sulla identificazione del soggetto pubblico, avendo la parte notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate, anziché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, benché correttamente evocata in giudizio nei precedenti gradi di merito).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)