Sez. 1, Sentenza n. 6177 del 15/03/2010 (Rv. 612267 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di merito svoltosi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato passivamente legittimata - Ricorso per cassazione proposto contro diversa Amministrazione priva di legittimazione processuale e non parte in causa - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un'Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte nel giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione dello Stato correttamente convenuta, non essendo il caso riconducibile all'erronea identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, disciplinata dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260; tale norma si applica infatti nel giudizio di primo grado, dove l'onere dell'Avvocatura dello Stato di rilevare l'errore della parte attrice, se osservato, consente di essere riparato e, se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nell'Aministrazione convenuta, mentre non ha ragione di applicarsi quando l'Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e si tratti soltanto di proseguire il giudizio di impugnazione nei suoi confronti. (Nella specie, in un procedimento di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il ricorrente aveva esattamente convenuto, nel grado di merito, il Ministero della Giustizia, unico legittimato sostanziale passivo per tali azioni, se relative a processo presupposto svoltosi dinanzi al giudice ordinario, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)