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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33113 del 21/12/2018 (Rv. 652174 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Contributo unificato - Esenzione per le controversie in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Ambito applicativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652174-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di contributo unificato, l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente all'introduzione del comma 6-bis della detta norma), deve intendersi riferita esclusivamente alle cause concernenti le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 23 della l. n. 689 del 1981, atteso che le norme che dispongono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10, Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)