Sez. 5 - , Sentenza n. 23877 del 29/10/2020 (Rv. 659349 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Contributo unificato - Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 - Esenzione ex art. 10, comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002 - Giudizio di opposizione all’esecuzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'esenzione dal contributo unificato di cui all'art. 10, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 191 del 23 dicembre 2009, è applicabile al solo al giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, stante la specialità del rito e l'eccezionalità della previsione di un trattamento tributario di favore, e non anche all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)