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Sez. 2, Sentenza n. 1039 del 03/02/1998 (Rv. 512140 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Sussistenza - Accertamento - Dovere del giudice di procedere ai relativi atti istruttori in mancanza di contestazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512140-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Il controllo della "legitimatio ad causam" demandato al giudice non implica il dovere di procedere d'ufficio ad atti istruttori ad hoc allorquando le parti si siano presentate in lite dichiarandosi in possesso delle qualità richieste e nessun contrasto sia sorto in proposito, ovvero quando la tardività della contestazione non consenta lo svolgimento del contraddittorio sull'argomento, mentre il detto controllo può essere esercitato d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, sulla scorta degli elementi acquisiti in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)