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Sez. 1, Sentenza n. 5536 del 13/04/2001 (Rv. 545915 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Sussistenza - Accertamento - Modalità - Accertamento d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza agli atti del processo dei presupposti di fatto escludentila - Necessità - Conseguenze - Qualità di erede della parte - Mancata contestazione - Rilevabilità d'ufficio del relativo difetto di legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545915-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La questione relativa alla legittimazione della parte nel processo può essere legittimamente sollevata ed esaminata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo stesso, ma solo in quanto in atti risultino i presupposti di fatto che tale legittimazione escludano, con la conseguenza che, qualora (come nella specie) non sia contestata la qualità di erede, il giudice non può rilevare, "ex officio", un difetto di legittimazione che non risulti già "aliunde" desumibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)