Sez. 3, Sentenza n. 27531 del 30/12/2014 (Rv. 634378 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTENSIONE | Durata della obbligazione fideiussoria - Termine più breve della obbligazione principale - Sussistenza - Conseguenze.
FIDEJUSSIONE - ESTENSIONE
La prestazione di garanzia fideiussoria può essere concessa con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito, non assumendo rilevanza né che il creditore adempia sin dall'inizio del rapporto al suo obbligo di esborso di quanto mutuato, né che l'obbligo restitutorio del mutuatario sorga per l'intero dal momento della conclusione del contratto, pur se la restituzione sia dilazionata nel tempo, sicché il fideiussore non risponde degli inadempimenti verificatisi dopo la scadenza della garanzia se durante il suo periodo di efficacia sia stato rispettato il piano d'ammortamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1819, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)