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Sez. L, Sentenza n. 1620 del 10/03/1986 (Rv. 444990 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - REVISIONE DELLA RENDITA - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA E NON ALLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444990-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - REVISIONE DELLA RENDITA - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA E NON ALLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - NECESSITÀ.*

L'esito del procedimento di revisione della rendita, prevista in via generale dall'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e, specificamente, in tema di rendita per Invalidità da silicosi od asbestosi, dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, dipende dall'accertamento obbiettivo di una modificazione in peggio o in meglio delle condizioni fisiche del titolare della rendita o di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine di questi al lavoro, intesa come capacità lavorativa generica, indipendentemente dalle concrete capacità di guadagno. (V 3159/81, mass n 413726).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)