Sez. L, Sentenza n. 3159 del 13/05/1981 (Rv. 413726 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - REVISIONE DELLA RENDITA - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA CAPACITA LAVORATIVA GENERICA E NON ALLA CAPACITA DI GUADAGNO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - REVISIONE DELLA RENDITA - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA CAPACITA LAVORATIVA GENERICA E NON ALLA CAPACITA DI GUADAGNO - NECESSITA.*
L'esito del procedimento di revisione della rendita, previsto in via generale dell'art 83 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 e, specificamente, in tema di rendita per invalidita da silicosi o asbestosi, dell'art 5 legge 27 dicembre 1975 n 780, dipende dallo obiettivo accertamento di una modificazione in peggio o in meglio delle condizioni fisiche del titolare della rendita o di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine di questi al lavoro, intesa come capacita lavorativa generica, indipendentemente dalle concrete capacita di guadagno.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)