Sez. L, Sentenza n. 511 del 15/01/2004 (Rv. 569440 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Produzione di documenti nel primo grado del giudizio - Definitiva acquisizione al processo - Sussistenza - Esclusione - Potere della parte interessata di non avvalersi di detti documenti nel giudizio di appello - Sussistenza - Conseguenze in ipotesi di documenti riguardanti fatti costitutivi controversi - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
La produzione di documenti nel primo grado del giudizio non ne comporta la definitiva acquisizione al processo, restando la parte interessata, che abbia sottoposto tali documenti all'esame del giudice di prime cure, libera di non avvalersene nel grado successivo del giudizio, con la conseguenza che, ove detti documenti forniscano la prova dei fatti costitutivi della domanda, e tali fatti siano controversi, il giudice di appello non può che trarne le necessarie conclusioni in ordine al fondamento della domanda. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di un medico fiscale diretta al conseguimento dei compensi per le visite di controllo di lavoratori effettuate, sul rilievo della mancata produzione in appello delle distinte riepilogative di controllo prodotte dal medico in primo grado, comunque contestate dalla controparte sotto il profilo della non sicura desumibilità dalle stesse della concreta effettuazione delle visite per le quali il sanitario chiedeva il compenso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)