Sez. 3, Sentenza n. 6383 del 01/04/2004 (Rv. 571699 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Produzione tardiva in primo grado - Deposito in appello all'interno del fascicolo di primo grado - Ammissibilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Il documento tardivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado di giudizio mediante deposito, all'atto della costituzione, del fascicolo di parte di primo grado nel quale era stato tardivamente inserito.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)