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Sez. 3, Sentenza n. 4547 del 26/08/1985 (Rv. 442004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - GIUDIZIO DI SOLA CONVALIDA DEL SEQUESTRO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI.*
Stato
decisa il 1985-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442004-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - GIUDIZIO DI SOLA CONVALIDA DEL SEQUESTRO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI.*

Nella causa di convalida del sequestro, la sospensione dei termini processuali trova applicazione soltanto se il relativo giudizio è congiunto a quello per il merito, rientrando invece quello concernente la sola convalida fra le cause urgenti per cui la legge n. 742 del 1969 esclude la detta sospensione. (V 336/78, mass n 389626; (V 149/77, mass n 383644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)