Sez. U, Sentenza n. 6459 del 08/07/1994 (Rv. 487336 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Espropriazione di immobili appartenenti a diversi proprietari - Mancata utilizzazione del bene espropriato - Retrocessione totale o parziale - Configurabilità - Condizioni rispettive.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione
In caso di espropriazione per pubblica utilità di immobili appartenenti a diversi proprietari, al fine di stabilire se la mancata utilizzazione del bene espropriato configuri un'ipotesi di retrocessione totale o parziale, di cui, rispettivamente, agli artt. 63 e 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve aversi riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilità, nel senso che ricorre la prima ipotesi (la quale determina senz'altro l'insorgere di un diritto immediatamente azionabile alla retrocessione) quando la mancata utilizzazione del bene derivi dalla mancata tempestiva realizzazione dell'opera stessa - circostanza la cui prova deve essere fornita dal proprietario e che non può essere esclusa dalla sola evenienza che nel termine di legge siano stati iniziati i lavori necessari - ovvero dalla realizzazione di opera qualitativamente diversa; mentre si verifica la seconda ipotesi (in presenza della quale il diritto alla retrocessione sorge solo se il fondo non utilizzato viene dichiarato non più utile alla esecuzione dell'opera) quando l'opera stessa sia stata effettuata, pur se in termini quantitativamente diversi rispetto a quelli originariamente previsti, e quindi anche nel caso in cui uno dei fondi appartenenti al compendio immobiliare espropriato resti inutilizzato, essendo la detta effettuazione avvenuta su altri fondi compresi in tale compendio.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)