Sez. U, Sentenza n. 1231 del 29/11/2000 (Rv. 542236 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Parziale - Dichiarazione d'inservibilità - Contenuto - Necessità di un'espressa qualificazione di inservibilità del bene - Esclusione - Fattispecie in tema di giurisdizione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, si versa nell'ipotesi di retrocessione parziale quando uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto (in tutto o in parte) la prevista destinazione; detti fondi possono essere restituiti solo se la P.A. abbia formalmente manifestato la volontà di non utilizzarli per gli scopi cui l'espropriazione era finalizzata, non essendo peraltro necessario che il relativo atto debba contenere un'espressa qualificazione di inservibilità o un riferimento all'articolo 61 della legge n. 2359 del 1865 (la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, identificando la dichiarazione di inservibilità nella delibera con cui l'ente espropriante destinava a vendita o permuta i fondi per scopi - uffici pubblici, studi professionali, bar, ristoranti - diversi dalle programmate iniziative di tipo industriale e relative infrastrutture).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)