Sez. L, Sentenza n. 3145 del 17/03/1993 (Rv. 481436 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere | Unità produttiva - Estremi - Redazione distaccata di un giornale - Configurabilità - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere
Per unità produttiva, ai sensi degli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, deve intendersi ogni articolazione aziendale avente una propria organizzazione produttiva ed un'autonoma funzionalità: tali caratteri, il cui accertamento è demandato al giudice del merito, possono rinvenirsi anche in una redazione distaccata di un giornale (quale delineata dall'art. 5, terzo comma, del contratto di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153) corrispondente ad un'attività autonoma finalizzata all'invio sistematico e quotidiano di notizie dettagliate ed elaborate, in grado di realizzare nel settore un fine produttivo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)