Sez. L, Sentenza n. 7848 del 19/07/1995 (Rv. 493340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Unità produttiva ex art. 35 statuto lavoratori - Nozione - Autonomia - Requisiti - Fattispecie relativa ad una base navale operante in Adriatico.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
Costituisce unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300/1970, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune -, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve escludersi, invece, l'autonomia, ai fini dell'integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, degli indicati organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso l'autonomia di una base della Soc. S.A.I.P.E.M. avente la sola funzione di appoggio ai mezzi navali dell'azienda operanti in Adriatico).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)