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Sez. 6, Sentenza n. 2976 del 23/07/1992 Cc. (dep. 20/08/1992) Rv. 191946 - 01

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività ed operazioni | Assistenza di ausiliari - Mancata richiesta di autorizzazione - Sanzioni processuali - Esclusione - Sostituzione del perito per negligenza - Possibilità.
Stato
decisa il 1992-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191946-01

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività ed operazioni

In materia di incarico peritale, non è prevista alcuna sanzione processuale per il caso in cui il perito ometta di chiedere al giudice l'autorizzazione di attività materiali non implicanti apprezzamenti o valutazioni, salvo il potere del giudice (art. 231, primo comma, cod. proc. pen.) di ravvisare in quella mancata richiesta un caso di negligente svolgimento dell'incarico e, quindi, di sostituire il perito condannandolo, se del caso, al pagamento di una somma a favore della casa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 231 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 231 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)