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Sez. 5, Sentenza n. 26817 del 04/03/2016 Ud. (dep. 28/06/2016) Rv. 267890 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Perizia - Utilizzo di un ausiliario per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni - Mancata autorizzazione del giudice - Nullità della perizia - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267890-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ

La mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia, per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullità, in ragione del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perizia relativa alla trascrizione di intercettazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)