Sez. 2, Sentenza n. 44998 del 26/09/2012 Cc. (dep. 19/11/2012) Rv. 254349 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Notificazioni - Forma - Casi di urgenza - Casi in cui è previsto che sia "dato" avviso al difensore - Osservanza delle forme prescritte per la notificazione - Limiti - Conoscenza effettiva della notizia da parte del destinatario - Sufficienza - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA
In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo, deve ritenersi osservata la disciplina prevista dall'art. 149 cod. proc. pen. quando l'avviso, dato a mezzo del telefono, sia ricevuto dal difensore personalmente, anche se non sia seguito dalla conferma mediante telegramma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)