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Sez. 2, Sentenza n. 44998 del 26/09/2012 Cc. (dep. 19/11/2012) Rv. 254349 - 01

NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Notificazioni - Forma - Casi di urgenza - Casi in cui è previsto che sia "dato" avviso al difensore - Osservanza delle forme prescritte per la notificazione - Limiti - Conoscenza effettiva della notizia da parte del destinatario - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254349-01

NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA

In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo, deve ritenersi osservata la disciplina prevista dall'art. 149 cod. proc. pen. quando l'avviso, dato a mezzo del telefono, sia ricevuto dal difensore personalmente, anche se non sia seguito dalla conferma mediante telegramma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)